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Sez. 3 - , Sentenza n. 40452 del 05/06/2018 Ud. (dep. 12/09/2018) Rv. 275253 - 01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Condanna non impugnata sul punto concernente la responsabilità - Effetto - Passaggio in giudicato del relativo capo di decisione - Esclusione - Preclusione sul punto - Sussistenza - Conseguenze: rilevabilità d'ufficio della prescrizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275253-01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)

In caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato laddove la difesa aveva impugnato il punto della decisione relativo all'omessa valutazione del motivo d'appello sul beneficio della non menzione).

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)