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Sez. U, Ordinanza n. 15 del 30/06/1999 Cc. (dep. 15/09/1999) Rv. 213981 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione - Inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi - Rilevabilità delle cause di non punibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213981-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI

L'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la dichiarazione delle cause di non punibilità è preclusa, viceversa, dall'inammissibilità derivante dall'enunciazione nell'atto di gravame di motivi non consentiti e nella denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, trattandosi di ipotesi di inammissibilità originaria le quali non consentono quella delibazione sulla fondatezza della censura che costituisce peculiarità singolare della dichiarazione di inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)