Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 28/04/1976 (Rv. 380273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DANNI PER PRIVAZIONE DI UN BENE IN FORZA DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DANNI PER PRIVAZIONE DI UN BENE IN FORZA DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - INCLUSIONE.*
La facolta, prevista dall'art 389 cod proc civ, di chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti riparatori e restitutori conseguenti alla Cassazione della sentenza di merito non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti, cioe, direttamente dall'annullamento di questa sentenza, ma ad ogni altra Azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato e, pertanto, comprende, oltre alla domanda di riduzione in pristino, anche quella di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene dal cui godimento la parte e stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata della sentenza cassata. (Conf 285/75, mass n 373498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)