Sez. 4, Sentenza n. 39065 del 03/06/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 229957 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento effettuato da ente assicuratore - Contratto assicurativo per responsabilità civile in materia antinfortunistica - Stipulato dal datore di lavoro - Applicabilità della attenuante in favore del dipendente - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Il risarcimento del danno effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente di una azienda, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in quanto l'intervento risarcitorio non è riferibile nè, comunque, riconducibile all'imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro che ha stipulato il contratto assicurativo. (Nella motivazione si è precisato che non è pertinente, in relazione al caso di specie, la sentenza interpretativa di rigetto n. 138 del 23 aprile 1998 della Corte Costituzionale con la quale è stata ritenuta applicabile la suddetta circostanza attenuante nella ipotesi di risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice per responsabilità civile in materia di circolazione stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)