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Sez. L, Sentenza n. 5676 del 19/10/1988 (Rv. 460211 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460211-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La rivalutazione monetaria automatica prevista, per i soli crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non è applicabile al credito relativo al risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi previdenziali, ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., che, derivando dalla violazione dell'obbligazione assicurativa ex lege e rappresentando l'equivalente della mancata prestazione previdenziale, non costituisce un "credito di lavoro". (Conf 1157/85, mass n 439280; (contra 619/85, mass n 433830).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)