Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232441 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE | Appello - Formazione del convincimento - Libertà di valutazione - Limiti - Giustificazione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)