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Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 261589 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Impugnazioni - Appello - Decisione che comporti riforma della sentenza di primo grado in relazione all'ambito di applicazione della confisca - Doveri motivazionali del giudice di appello - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261589-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma la decisione di primo grado anche solo al fine di estendere significativamente l'ambito di applicazione della confisca ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza sul punto, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la confisca ex art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. dovesse estendersi all'intero patrimonio societario facente capo al ricorrente e non, invece, ad una quota di esso pari al 15%, come statuito dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)