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Sez. 2, Sentenza n. 3434 del 20/10/1975 (Rv. 377596 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISTANZA DELLE VEDUTE, MA NON DI QUELLE SULLA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI - RIDUZIONE DELL'OPERA A DISTANZA LEGALE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377596-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISTANZA DELLE VEDUTE, MA NON DI QUELLE SULLA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI - RIDUZIONE DELL'OPERA A DISTANZA LEGALE - CRITERI.*

Qualora fra la linea esterna di un balcone aperto verso il fondo del vicino ed il confine vi sia uno spazio inferiore ad un metro e mezzo, con violazione dell'art 905 secondo comma cod civ sulle distanze per le vedute, ma non anche dell'art 873 cod civ sulle distanze fra costruzioni, per non esservi una preesistente costruzione sul fondo del vicino, la riduzione dell'opera a distanza legale non deve necessariamente avvenire mediante la demolizione della parte eccedente, potendosi considerare come correttivo idoneo ad arretrare la veduta alla distanza legale il fatto che la parte del balcone posta a distanza non legale sia resa, in modo permanente e palese, e cioe controllabile dall'esterno, inaccessibile, e contemporaneamente sia arretrato, in modo altrettanto permanente e palese, il punto di appoggio per l'affaccio. (nella specie, trattavasi di un balcone con un parapetto interno a distanza legale ed un parapetto esterno a distanza non legale; i giudici del merito avevano ritenuto che il metro e mezzo dal confine, di cui al secondo comma dell'art 905 cod civ, si dovesse misurare dal parapetto interno, perche, fra questo e quello esterno, era stata creata un'intercapedine permanente e non praticabile, con 'gabbià in ferro. La SC in accoglimento del ricorso, ha cassato detta statuizione, per l'omessa indagine sulla controllabilita dall'esterno di quelle caratteristiche delle opere). (V 1321/70, mass n 349039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)