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Sez. L, Sentenza n. 2609 del 07/05/1979 (Rv. 398938 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - SOPRAVVENUTO RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONDIZIONI - COMPATIBILITA - DELL'OCCUPAZIONE CON LE CAPACITA DEL SOGGETTO E CON LE CONDIZIONI DI ADATTABILITA PROFESSIONALE AL NUOVO LAVORO - NECESSITA - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398938-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - SOPRAVVENUTO RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CONDIZIONI - COMPATIBILITA - DELL'OCCUPAZIONE CON LE CAPACITA DEL SOGGETTO E CON LE CONDIZIONI DI ADATTABILITA PROFESSIONALE AL NUOVO LAVORO - NECESSITA - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI.*

Ai fini della revoca della pensione di invalidita per sopravvenuto recupero della capacita di guadagno a seguito del conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, occorre considerare non solo il tipo di lavoro svolto precedentemente alla attribuzione della pensione, ma anche l'ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientri la nuova e diversa occupazione e, quindi, se questa risulti, in concreto, attitudinariamente confacente, in quanto compatibile con le capacita fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilita professionale al nuovo lavoro. Lo accertamento di tale compatibilita implica la sussistenza di quel recupero della capacita di guadagno che legittima la revoca della pensione di invalidita, dal momento che tale recupero puo conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, ma anche ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo dell'assicurato che gli consenta di svolgere, continuativamente e senza danno, un'attivita confacente alle sue attitudini con un'adeguata remunerazione. (V 968/77, mass n 384588).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)