Sez. L, Sentenza n. 1359 del 05/03/1982 (Rv. 419200 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN VIRTÙ DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI CIVILI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN VIRTÙ DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI CIVILI - RILEVANZA.*
La revoca della pensione d'Invalidità deve ritenersi legittima quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore al limite indicato dalla legge, non solo a seguito di un adeguato recupero di detta capacità in quella determinata attività lavorativa che l'assicurato svolgeva al momento del pensionamento, ma anche a seguito di un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo, che, per effetto del recupero di una generica idoneità a reinserirsi nel processo produttivo, consente allo stesso assicurato di svolgere, continuativamente e senza danno, un'attività confacente alle sue attitudini e adeguatamente remunerata: il che può verificarsi nel caso del pensionato il quale, in forza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, abbia conseguito una nuova stabile occupazione idonea ad assicurargli un congruo reddito. (V 2872/80, mass n 406618; (V 2609/79, mass n 398938; (V 936/77, mass n 384552; (Conf 2895/79, mass n 399230).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)