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Sez. L, Sentenza n. 968 del 08/03/1977 (Rv. 384588 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERIORITA AI LIMITI LEGALI - CESSAZIONE - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384588-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERIORITA AI LIMITI LEGALI - CESSAZIONE - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CONDIZIONI.*

La pensione di invalidita e soppressa quando la capacita di guadagno cessi di essere inferiore ai limiti indicati dalla legge, e cio sia per l'effettivo miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, sia per il proficuo, continuativo e non usurante riadattamento del pensionato al lavoro, cosi che allo stesso diventi possibile prestare utilmente le sue residue energie lavorative in un'occupazione confacente alle sue attitudini, con una retribuzione tale da far ritenere concretamente riacquistata una capacita di guadagno superiore a quella fissata per il conseguimento del diritto alla pensione. (Conf 3851/74, mass n 372387).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)