Sez. L, Sentenza n. 20187 del 03/10/2011 (Rv. 619180 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex ENPI transitato alle unità sanitarie locali a seguito di soppressione dell'ente - Dirigenti - Diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo - Inclusione nella base di calcolo dell'indennità di posizione del comparto enti pubblici non economici - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza, in relazione al regolamento del Fondo di previdenza per il personale dell'ENPI, che reca la previsione dell'aggancio della pensione integrativa alle variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado e qualifica (cosiddetta "clausola oro"), il parametro di riferimento a seguito della soppressione dell'ente non può che essere la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell'ente al quale sia stato trasferito, per legge, il personale dell'ente soppresso, senza che rilevi, a tal fine, l'esercizio del diritto di opzione ex art. 74, 75 e 76 del d.P.R. n. 761 del 1979 per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ente di provenienza. Pertanto, nella base per il computo della riliquidazione della pensione integrativa non può essere inclusa l'indennità di posizione di cui al C.C.N.L. Enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997, prevista per i dirigenti dell'INPS e non estesa al personale dell'ENPI, assorbito a seguito della soppressione dalle unità sanitarie locali, senza che, per legge, risulti trasferito, almeno in parte, all'INPS.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 74, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Contr. Coll. 06/07/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)