Sez. L, Sentenza n. 15177 del 19/07/2005 (Rv. 582952 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex ENPI transitato, a seguito di soppressione dell'ente, alle unità sanitarie locali - Dirigenti - Diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo - Inclusione nella base di calcolo dell'indennità di funzione ex art. 13 legge n. 88 del 1989 - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In relazione al regolamento del Fondo di previdenza per il personale dell'ENPI, il quale reca la previsione dell'aggancio della pensione integrativa, a carico del Fondo, alle variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado e qualifica (cosiddetta "clausola oro"), il parametro di riferimento a seguito della soppressione dell'Ente non può che essere la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell'ente, al quale sia stato trasferito - per legge - il personale dell'ente soppresso. Pertanto, nella base da considerare per il computo della riliquidazione della pensione integrativa non può essere inclusa l'indennità di funzione di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevista per i dirigenti dell'INPS e dell'INAIL e non estesa al personale dell'ENPI, assorbito a seguito della soppressione dalle unità sanitarie locali, senza che, per legge, risulti trasferito, almeno in parte, all'INPS oppure all'INAIL (ovvero ad altri enti ai quali sia stata estesa l'indennità di funzione in questione, come l'INPDAP).
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)