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Sez. 2, Sentenza n. 3303 del 06/10/1976 (Rv. 382097 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA L'ASSEGNATARIO DI UN APPARTAMENTO IN COOPERATIVA ED UN TERZO PER IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE CONTRO L'ACCOLLO DEL MUTUO E DELLE ALTRE SPESE - LICEITA - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - FORMA SCRITTA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382097-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONVENZIONE TRA L'ASSEGNATARIO DI UN APPARTAMENTO IN COOPERATIVA ED UN TERZO PER IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE CONTRO L'ACCOLLO DEL MUTUO E DELLE ALTRE SPESE - LICEITA - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - FORMA SCRITTA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Il contratto con cui il socio, assegnatario dell'alloggio, di una cooperativa edilizia si obbliga a trasferire, una volta stipulato il mutuo individuale, l'alloggio stesso ad altra persona, la quale, a sua volta, si obbliga a pagare le rate del mutuo ed a sostenere tutte le altre spese necessarie ad ottenere l'assegnazione, e lecito, in quanto non contrario ad alcuna norma imperativa, ma e nullo se non stipulato per iscritto, ai sensi dell'art 1350 n 1, cod civ. da detta nullita consegue che il promittente acquirente puo ripetere le somme, oggetto della sua controprestazione, gia spese, secondo le norme sull'indebito oggettivo. (V 469/75, mass n 373751; (V 2608/73, mass n 366083).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)