Sez. 4, Sentenza n. 11966 del 16/11/2006 Cc. (dep. 22/03/2007) Rv. 236277 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza camerale - Avvisi - Termine libero concesso alle parti per la difesa - Violazione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
La violazione dell'articolo 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - secondo cui tra l'udienza per il riesame e la notifica al difensore, oltre che all'indagato, del relativo avviso, devono decorrere tre giorni, da ritenersi liberi ed interi -, attenendo all'intervento ed alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. Ne consegue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non essendo, peraltro, neanche sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)