Sez. 5, Sentenza n. 30573 del 19/03/2009 Cc. (dep. 23/07/2009) Rv. 244474 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Riesame - Violazione dl termini di tre giorni liberi, ex art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - Nullità assoluta - Esclusione - Conseguenze in termini di deducibilità e di sanatoria.
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; inoltre, la nullità, ex art. 182, comma primo, cod. proc. pen. non può essere eccepita da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sanata la predetta nullità, in quanto la negligenza del difensore consistita nel non consentire la notifica dell'avviso di udienza a mezzo telefono, costantemente occupato, ha concorso a dare causa alla predetta nullità, impedendo che possa essere eccepita dal suddetto difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)