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Sez. 3, Sentenza n. 44075 del 10/07/2014 Cc. (dep. 23/10/2014) Rv. 260611 - 01

NULLITÀ - SANATORIE GENERALI - AVVISO | Riesame - Violazione del termini di tre giorni liberi - Nullità assoluta - Esclusione - Conseguenze in termini di deducibilità e di sanatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260611-01

NULLITÀ - SANATORIE GENERALI - AVVISO

In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell'indagata o di altre persone in grado di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)