Sez. 3, Sentenza n. 379 del 05/02/1969 (Rv. 338417 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica di eventuali reati perseguibili di ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto soltanto nell'interesse della giustizia, e non anche a tutela delle parti private, le quali, pertanto, sono carenti d'interesse a dedurre in Sede di impugnazione la eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf. 2297-67, massima n.329509 1160-66, massima n.322327).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)