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Sez. 3, Sentenza n. 379 del 05/02/1969 (Rv. 338417 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338417-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica di eventuali reati perseguibili di ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto soltanto nell'interesse della giustizia, e non anche a tutela delle parti private, le quali, pertanto, sono carenti d'interesse a dedurre in Sede di impugnazione la eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf. 2297-67, massima n.329509 1160-66, massima n.322327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)