Sez. 1, Sentenza n. 385 del 16/02/1971 (Rv. 349964 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La mancata osservanza, da parte del giudice civile, della disposizione dell'art 3, comma primo cod proc pen, per cui e tenuto a fare rapporto al procuratore della Repubblica, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 3687'69, mass n 343936' 1685'69, mass n 340657' 379'69, mass n 338417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)