Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14825 del 19/07/2016 (Rv. 641270 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del processo esecutivo - Reclamo - Declaratoria d'incompetenza - Riassunzione innanzi al giudice indicato come competente - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Ragioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza con la quale il tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo contro un provvedimento di sospensione del processo pronunciata dal giudice dell'esecuzione, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, in quanto tale provvedimento è privo del carattere di definitività e di decisorietà, anche in ordine alla decisione sulla competenza; sicché il giudice davanti al quale il processo è stato riassunto non è vincolato dalla decisione precedente è può decidere liberamente sulla competenza senza bisogno di provvedere a norma dell'art. 45 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)