Sez. 3, Ordinanza n. 15467 del 11/07/2007 (Rv. 598521 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo - Natura ordinatoria - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e regolamento di competenza - Inammissibilità - Impugnazione con opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Presupposti - Revoca e modifica da parte dello stesso giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Ipotesi alternativa all'impugnazione - Scelta della parte interessata.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione provvede sulla istanza di sospensione del processo esecutivo, ha natura ordinatoria, è privo del carattere della definitività e non decide alcuna questione di competenza, per cui nei suoi confronti è inammissibile sia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che il regolamento di competenza. Tale provvedimento, oltre ad essere revocabile e modificabile (finché non abbia avuto esecuzione) da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, anche su istanza di parte, è, inoltre, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata (o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione sia correlata) e la scelta tra l'uno o l'altro rimedio, esperibile indifferentemente per motivi di opportunità o di legittimità, spetta alla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)