Sez. 6, Sentenza n. 809 del 01/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213663 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estradando - Rinuncia a comparire - Determinata da mancata comprensione della lingua italiana e da mancata sussistenza della condizioni fisiche necessarie - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In ipotesi di assenza dell'estradando per rinuncia a comparire nel giudizio di estradizione davanti alla Corte d'appello - rinuncia che si assuma prestata senza comprenderne il significato sia per le condizioni fisiche dell'interessato sia per la sua mancata conoscenza della lingua italiana - la nullità che ne deriva, non riferendosi all'omessa citazione o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra tra quelle assolute e inderogabili, previste dall'art. 179, primo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita dal difensore presente in udienza, rimanendo sanata, in caso di mancata eccezione, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)