Sez. 6, Sentenza n. 47039 del 01/12/2004 Cc. (dep. 03/12/2004) Rv. 230499 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - Art. 23: obbligo per lo Stato richiedente di tradurre gli atti in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa a richiesta dello Stato di rifugio - Omessa richiesta dello Stato di rifugio - Estradando che non conosce la lingua italiana - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Nomina di un interprete o traduttore nel procedimento estradizionale - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la persona alloglotta della quale è richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quanto la suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionale e non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che si proceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorchè si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)