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Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 23/11/1991 (Rv. 474758 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Sequestro giudiziario - In genere | Oggetto - Credito su somme di danaro - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474758-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Sequestro giudiziario - In genere

Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 n. 1 cod. proc. civ. è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)