Sez. 3, Sentenza n. 4187 del 02/03/2004 (Rv. 570707 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO - IN GENERE | Sequestro giudiziario sul medesimo immobile oggetto di sentenza di condanna al rilascio - Sussistenza - Esecuzione forzata della sentenza - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Mancata attuazione del sequestro nel termine di cui all'art. 675 cod. proc. civ. - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - SEQUESTRO - IN GENERE
La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare - con affidamento del bene ad un custode - e lo spossessamento del detentore (nel caso coincidente con il custode) cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell'interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell'art. 675 cod. proc. civ., atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)