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Sez. L, Sentenza n. 5629 del 08/06/1998 (Rv. 516191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo per la rotazione del personale sospeso - Violazione - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Diritto del lavoratore al risarcimento integrale del danno - Sussistenza - Liquidazione - Criteri - Riferimento alle retribuzioni perse - Necessità - Fattispecie. .
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di violazione del diritto del lavoratore, derivante da un accordo aziendale, a rientrare in servizio, dopo un periodo di collocamento in cassa integrazione, in attuazione del previsto criterio di rotazione, sussiste la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro e quindi il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi a norma dell'art. 1223 cod. civ., e quindi da commisurare almeno all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno in relazione alle retribuzioni perse, dedotto l'"aliunde perceptum", in concreto corrispondente al trattamento di integrazione salariale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)