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Sez. 6, Sentenza n. 4041 del 03/12/1999 Cc. (dep. 25/01/2000) Rv. 216630 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Eccezione di incompetenza territoriale - Formulazione per la prima volta nel giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Termine ultimo per la sua proponibilità- Individuazione.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216630-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, l'incompetenza territoriale del giudice non può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione. Pur mancando una previsione legislativa per i procedimenti in camera di consiglio - tra i quali rientra quello per l'applicazione di una misura di prevenzione, per il richiamo fatto dall'art. 4, quinto comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. (cui il riferimento deve intendersi effettuato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice processuale), e da questo all'art. 666 dello stesso codice - il termine di decadenza può ragionevolmente ancorarsi a quello della conclusione della discussione in primo grado, per la libertà di forme che caratterizza il procedimento camerale e per la sua maggior speditezza. Sino a tale momento, infatti, la sequenza procedimentale può ritenersi non ancora avanzata al punto di pregiudicare le esigenze di funzionalità e celerità dell'attività giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)