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Sez. 1, Sentenza n. 12564 del 20/02/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262871 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Incompetenza territoriale del giudice - Natura - Incompetenza funzionale - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262871-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice è correlata, diversamente che nel procedimento di cognizione, al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente e, di conseguenza, essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)