Sez. 1, Sentenza n. 12564 del 20/02/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262871 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Incompetenza territoriale del giudice - Natura - Incompetenza funzionale - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice è correlata, diversamente che nel procedimento di cognizione, al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente e, di conseguenza, essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)