diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3816 del 14/10/2008 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242822 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Misure cautelari - Riesame - Incompetenza del tribunale del riesame - Rilevabilità d'ufficio da parte della Corte di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242822-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, che non è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, non è stata dedotta nel giudizio di riesame. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tale conclusione si giustifica in quanto è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice del merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)