Sez. L, Sentenza n. 639 del 02/02/1989 (Rv. 461713 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CREDITORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI COSIDDETTI PICCOLI CONSUMATORI E FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - PRESUNTIVA DETERMINAZIONE DEL DANNO ALLA STREGUA DEL SOPRAVVENUTO AUMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO - LEGITTIMITÀ - AUTOMATISMO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CREDITORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI COSIDDETTI PICCOLI CONSUMATORI E FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - PRESUNTIVA DETERMINAZIONE DEL DANNO ALLA STREGUA DEL SOPRAVVENUTO AUMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO - LEGITTIMITÀ - AUTOMATISMO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ai crediti pecuniari di natura previdenziale, nel caso di prestazioni d'importo non notevole (come i ratei di pensione), la condizione personale del creditore, rientrante nella categoria dei cosiddetti piccoli consumatori (spendenti cioè il denaro per esigenze di vita individuale e familiare) ed il fatto notorio della svalutazione sono sufficienti perché il pregiudizio derivante dal ritardato pagamento, e risarcibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., sia presuntivamente determinato alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi al consumo, secondo i relativi indici ufficiali, restando escluso che ciò comporti l'adozione di un meccanismo automatico di rivalutazione analogo a quello stabilito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di lavoro. (V 3509/86, mass n 446452; (V 3004/86, mass n 446009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)