Sez. L, Sentenza n. 3509 del 24/05/1986 (Rv. 446452 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
Anche se il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie di carattere previdenziale (al pari delle obbligazioni pecuniarie in generale) non può consistere di per sè, secondo un criterio automatico quale quello sancito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella perdita del potere d'acquisto del danaro per effetto della svalutazione monetaria, ostandovi il rispetto del principio nominalistico posto dall'art. 1277 cod. civ., tuttavia la svalutazione monetaria costituisce un'evenienza che può aggravare, in misura superiore a quella coperta con la attribuzione degli interessi legali, il pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento sempre che quest'ultimo ne fornisca la prova. L'Onere del creditore di allegare e dimostrare tale pregiudizio patrimoniale, non esclude il potere del giudice di utilizzare in proposito, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, anche presunzioni fondate su condizioni e qualità personali (nella specie, pensionato) del creditore medesimo, e, quindi, anche di fare riferimento ai parametri forniti dagli indici ufficiali dei prezzi al consumo, quando si tratti di "modesto consumatore", cioè di persona che abitualmente impieghi il denaro per gli ordinari bisogni della vita. Il suddetto potere assume particolare consistenza nel caso di controversia soggetta al rito del lavoro, alla stregua dell'ampia facoltà del giudice di ricorrere a valutazioni equitative (art. 432 cod. proc. civ.), nonché di procedere, pure in Sede d'appello, al libero interrogatorio delle parti, per desumere da esso elementi di convincimento. (V 3776/79, mass n 400217 e n 400218 e n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)