Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 21/03/1980 (Rv. 405526 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITA SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN GIUDIZIO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICABILITA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITA SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN GIUDIZIO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE NE INVOCA L'APPLICABILITA.*
Qualora una controversia sia assoggettabile alla legge di un altro stato (nella specie, vertendosi in tema di risarcimento dei danni da incidente stradale verificatosi all'estero), spetta alla parte interessata, che invochi a suo favore un contenuto di detta legge diverso dalla corrispondente normativa italiana, di fornire la relativa prova, sicche, ove difetti tale prova, il giudice, che non sia in grado di conoscere quel contenuto alla stregua degli elementi acquisiti agli Atti, o per propria nozione, deve applicare i principi della normativa italiana. (V 1273/79, mass n 397510; (V 410/78, mass n 389711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)