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Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 27/02/1979 (Rv. 397510 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - FORME - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NORME SULLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - INAPPLICABILITA - LIMITI PREVISTI DALL'ART 372 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397510-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - FORME - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NORME SULLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - INAPPLICABILITA - LIMITI PREVISTI DALL'ART 372 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Nella ricerca diretta ad acquisire la conoscenza della legge straniera, il giudice puo avvalersi di qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche delle sue cognizioni personali e della collaborazione delle parti, la cui attivita, meramente sussidiaria di produzione in giudizio dei documenti utili per agevolare la conoscenza del diritto straniero da parte del giudice non sono soggette alle regole che disciplinano la produzione in giudizio delle prove documentali, e nemmeno al divieto di produzione in Cassazione di documenti diversi da quelli espressamente consentiti dall'art 372 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)