Sez. L, Sentenza n. 9432 del 18/05/2004 (Rv. 572928 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Ex dipendenti del Banco di Sicilia - Lavoratori ancora in servizio e lavoratori pensionati al 31 dicembre 1990 - Regime perequativo applicabile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca di Sicilia, la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio non compete, per il periodo successivo al 31 dicembre 1992, a nessuno dei dipendenti del Banco di Sicilia a prescindere dalla data del pensionamento, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992; ai lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 detta perequazione non compete neanche a far tempo dal 1 gennaio 1994 essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 comma secondo e 11 D.Lgs. n. 503 del 1992, in relazione alla legge n. 218/90 e al D.Lgs. n. 357/90, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 2, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)