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Sez. L, Sentenza n. 12910 del 04/09/2003 (Rv. 566550 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Ex dipendenti della Banca di Sicilia - Lavoratori ancora in servizio e lavoratori pensionati al 31 dicembre 1990 - Regime perequativo applicabile.
Stato
decisa il 2003-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566550-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca di Sicilia, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla legge n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 e 11 D.Lgs. n. 503 del 1992, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, stante il disposto dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, trattandosi di dipendenti del Banco di Sicilia e non potendosi perciò applicare il blocco disposto dalla legge n. 588 del 1996 solo per i dipendenti del Banco di Napoli.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 art. 3, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)