Sez. 3, Sentenza n. 4481 del 28/03/2001 (Rv. 545246 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Contenuto - Dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata all'età - Sufficienza - Prova dell'ininterrotta e costante presenza fisica accanto al figlio - Necessità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA
La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi.(Nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A".)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)