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Sez. 6, Sentenza n. 8651 del 18/05/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 214198 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Evento del reato - Pregiudizio effettivo della continuità e regolarità del servizio - Sussistenza - Inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio non produttiva di alterazioni alla regolarità del servizio - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214198-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Il reato di cui all'art.340 cod. pen.(Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.340 cod. pen. nel caso di "turni autogestiti" predisposti da infermieri professionali in servizio presso la locale unità sanitaria locale, essendo stato accertato che il detto sistema di turnazione non aveva arrecato alcun turbamento alla continuità e regolarità del servizio di assistenza ai ricoverati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)