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Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 02/04/1997 (Rv. 503449 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Necessità di specificazione delle esigenze nel contratto - Esclusione - Mera loro enunciazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503449-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

Le esigenze abitative del conduttore, di natura transitoria, onde escludere ai sensi dell'art. 26 della legge 27 luglio 1978 n. 392 l'applicabilità della disciplina dell'equo canone, non necessitano, né in base a tale legge speciale né ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., di specifica individuazione, ma possono essere anche soltanto enunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)