Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 11/07/1987 (Rv. 454422 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - DURATA CONVENZIONALE SUPERIORE AD UN PERIODO STAGIONALE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - DURATA CONVENZIONALE SUPERIORE AD UN PERIODO STAGIONALE - IRRILEVANZA.*
La natura transitoria delle esigenze abitative - che l'art. 26 della legge 27 luglio 1978 n. 392 esclude dall'ambito di applicabilità della nuova disciplina - va accertata con riferimento agli specifici bisogni che il conduttore intende soddisfare e soddisfi con la disponibilità dell'immobile locatogli, e non può essere esclusa solo perché la durata convenzionale risulta superiore ad un periodo stagionale (nella specie: un anno) o perché nel contratto non risulta specificata quale esigenza abitativa si intende soddisfare, normale e continuativa ovvero saltuaria e transitoria. (V 3730/84, mass n 435718; (V 4712/81, mass n 415449).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)