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Sez. 5, Sentenza n. 4386 del 03/02/2000 Ud. (dep. 07/04/2000) Rv. 215837 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Pronunzia di merito - Inammissibilità - Limite: applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215837-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

La disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen. consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità perché "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", ovvero perché "il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento...", ma non anche pronunzia di merito, possibile - una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio - solo in sede dibattimentale. Il richiamo nella norma contenuto all'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento pronunciare formula di proscioglimento nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)