Sez. 5, Sentenza n. 12980 del 27/10/1999 Ud. (dep. 12/11/1999) Rv. 214724 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Proscioglimento nel merito - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie: mancata audizione del P.M. - Nullità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'art. 469 cod. proc. pen. consente il proscioglimento anticipato soltanto nell'ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato; la norma, facendo salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., implica peraltro che, in tal caso, il giudice può pronunciarsi solo nella fase dibattimentale, a seguito di un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio. (Nella fattispecie, relativa a proscioglimento predibattimentale nel merito, in assenza delle condizioni poste dal citato art. 469 cod. proc. pen., la Corte ha annullato la sentenza rilevando che, comunque, l'opposizione del P.M. e la mancata audizione del medesimo costituiscono una nullità di ordine generale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)