Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005 (Rv. 585845 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Ricorso - Proposizione - Sospensione "ipso iure" del procedimento e devoluzione della questione al giudice competente - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (nella specie la S.C., nell'affermare tale principio, ha ritenuto che era di dover escludere la sospensione del giudizio e la conseguente necessità di nuovo impulso mediante la riassunzione, in un caso in cui la istanza di ricusazione, presentata dopo che il giudice aveva disposto il rinvio della causa ad una udienza successiva, era stata rigettata con provvedimento di data anteriore alla udienza di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)