Sez. 6, Sentenza n. 20133 del 09/04/2025 Cc. (dep. 29/05/2025) Rv. 288102-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione del cittadino - Facoltà di rifiuto - Competenza esclusiva del Ministro della giustizia - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La facoltà di rifiutare l'estradizione del cittadino italiano può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, trattandosi di una valutazione discrezionale demandata all'organo di governo e sottratta alla deliberazione dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta sulla base del Trattato fra Italia e Cile, ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 211).
Legge 03/11/2016 num. 211, Costituzione art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)