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Sez. U, Sentenza n. 6168 del 21/05/1988 Ud. (dep. 21/04/1989) Rv. 181123 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - REATO COLPOSO A DANNO DI UN LAVORATORE VERIFICATOSI PER INOSSERVANZA DI UNA NORMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIRITTO DEL CONSIGLIO DI FABBRICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181123-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - REATO COLPOSO A DANNO DI UN LAVORATORE VERIFICATOSI PER INOSSERVANZA DI UNA NORMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIRITTO DEL CONSIGLIO DI FABBRICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di reato colposo a danno di un lavoratore, verificatosi per l'inosservanza di una norma di prevenzione degli infortuni da parte di un soggetto obbligato a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, il consiglio di fabbrica non ha titolo a pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante l'inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato il reato e non può quindi costituirsi parte civile perché, in tal caso, il diritto leso è quello alla propria integrità fisica, spettante esclusivamente al singolo lavoratore, e non quello, spettante alla collettività dei lavoratori, al controllo della applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alla promozione di ricerca, elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)