Sez. 4, Sentenza n. 16823 del 23/05/1990 Ud. (dep. 21/12/1990) Rv. 186068 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - NECESSITÀ CHE IL FATTO ILLECITO ABBIA LESO UN DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - NECESSITÀ CHE IL FATTO ILLECITO ABBIA LESO UN DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA.*
In tema di Azione risarcitoria e di Costituzione di parte civile, perché il fatto illecito sia fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. occorre che il danno sia ingiusto, cioè derivi dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica, che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo. Occorre, poi, che il danno sia la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, mentre il fatto che cagioni danno, oltre che al soggetto titolare del diritto, anche - indirettamente - a soggetti portatori di mero interesse, privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di obbligazione nei confronti di costoro (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha esclusa nella specie la legitimatio ad causam delle associazioni sindacali per il risarcimento dei danni derivanti da omicidio colposo conseguente ad infortunio sul lavoro). (V mass n 182947; (V mass n 181123; (V mass n 176264; (V mass n 160804; (V mass n 146718).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)