Sez. 5, Ordinanza n. 12397 del 07/05/2024 (Rv. 671072-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)