Sez. 6, Sentenza n. 43786 del 09/10/2012 Ud. (dep. 12/11/2012) Rv. 253955 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Omissione del Pubblico Ministero che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - Potere del giudice di acquisizione dei mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente. (Nella fattispecie l'inerzia era addebitabile al pubblico ministero il quale non aveva richiesto, nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., l'audizione di quattro persone già ascoltate nel corso delle indagini preliminari di cui affermava poi la necessità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)