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Sez. 5, Sentenza n. 36642 del 20/09/2005 Ud. (dep. 11/10/2005) Rv. 232377 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Omessa indicazione della persona offesa nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Rigetto della richiesta sollecitatoria dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen. - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232377-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova

È illegittima la decisione con cui il giudice di pace - rilevata l'omessa indicazione della persona offesa nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e ritenutane l'assimilabilità a carenza del quadro probatorio - pronunci sentenza di assoluzione, ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dopo avere rigettato la richiesta di esercitare i poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen., considerato che tali poteri possono essere esercitati anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna acquisizione delle prove e riguardare anche le prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno richiesto. Ne consegue che il giudice può disattendere la richiesta sollecitatoria dei poteri di cui all'art. 507 solo motivando l'insussistenza dell'assoluta necessità della prova ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)