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Sez. 2 - , Sentenza n. 46147 del 10/10/2019 Ud. (dep. 13/11/2019) Rv. 277591 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice di acquisizione dei mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - “Recupero” di testi indicati in liste depositate tardivamente - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277591-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)