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Sez. L, Sentenza n. 15688 del 20/10/2003 (Rv. 567537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Cumulo con altri redditi - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

Il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili è compatibile con la percezione di altri redditi da lavoro dipendente, atteso che il rinvio alle più restrittive disposizioni in materia di mobilità non è incondizionato, ma limitato, in considerazione della differenza tra le situazioni regolate, al trattamento previdenziale e assicurativo, e che la disciplina di cui al D.Lgs n. 468 del 1997, che ha limitato la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, dimostra implicitamente l'assenza di precedenti divieti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 13 com. 4, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)